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RSU

Pubblicato in data 9 lug 2024
Ultima Revisione in data 9 lug 2024

La rappresentanza sindacale unitaria all’interno dell’istituzione scolastica è un organo sindacale che funge, in rappresentanza di tutti i lavoratori della scuola, da interlocutore con la parte datoriale, nella persona del Dirigente scolastico, per le materie oggetto di:

  • Informazione sindacale;
  • Confronto sindacale;
  • Contrattazione integrativa d’istituto.

Si occupa di importanti funzioni di consultazione di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro affiliazione sindacale, fungendo da collettore delle loro istanze, dialogando con la parte datoriale, e prendendo parte alle questioni essenziali attinenti la vita dell’istituzione scolastica.

L’elezione delle RSU e l’indicazione di dettaglio dei compiti di sua spettanza son indicati nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo comparto elettorale.

Composizione interna.

La composizione delle RSU non può essere inferiore a:

  • tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
  • tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, che si aggiunge alla componente iniziale di 3 membri, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.

I membri eletti durano in carica per un triennio, alla scadenza si procederà a nuove elezioni.

Non è possibile “sfiduciare” i membri, neanche a maggioranza dei lavoratori: il mandato perdura fino alla scadenza del triennio.

Le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei componenti, secondo le ordinarie regole previste per gli organi collegiali e nel rispetto dell’eventuale regolamento interno che la RSU ha facoltà di adottare.

Non sono presenti allegati.